Annullato l’obbligo di residenza per un richiedente asilo pakistano difeso dall’avv. Monica Biamonte: l’Amministrazione non ha provato la legittimità della procedura accelerata di frontiera
È la prima ordinanza resa in Italia – o una delle prime in assoluto – sulle nuove misure restrittive introdotte dal decreto-legge n. 100 del 12 giugno 2026, con cui il Governo ha dato attuazione al nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo (Regolamento UE 2024/1348).
Il Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in protezione internazionale, con ordinanza del 23 luglio 2026 (R.G. 10979/2026, Giudice dott. Marco Gattuso), ha accolto il reclamo presentato da un richiedente asilo pakistano – assistito dall’avv. Monica Biamonte, specialista in tutela dei diritti umani e protezione internazionale – e ha annullato il provvedimento con cui il Prefetto di Bologna lo aveva «autorizzato a risiedere soltanto» in un centro di accoglienza per dodici settimane.
IL CONTESTO NORMATIVO
Il provvedimento impugnato trovava fondamento nell’art. 5-ter del D.Lgs. 142/2015, introdotto dal D.L. 100/2026 (in attesa di conversione), che consente di autorizzare il richiedente asilo a «risiedere soltanto in un luogo specifico» quando la domanda è esaminata con procedura accelerata alla frontiera ai sensi dell’art. 43 del Regolamento UE 2024/1348. Contro tale misura è previsto un reclamo giurisdizionale entro sette giorni, a mezzo di difensore munito di procura speciale.
LIBERTÀ PERSONALE O DI CIRCOLAZIONE?
La difesa aveva sostenuto che l’espressione «risiedere soltanto» configurasse una limitazione della libertà personale con necessità di convalida giudiziaria ex art. 13 Cost., sollevando anche questioni di legittimità costituzionale e chiedendo il rinvio pregiudiziale alla Cassazione e alla Corte di Giustizia UE.
L’ordinanza, condividendo la posizione della stessa Prefettura, ha chiarito che ogni limitazione delle libertà deve essere tassativa e univoca e che nel caso concreto l’unica prescrizione – l’obbligo di firma quotidiana – incideva sulla libertà di circolazione, non su quella personale.
LA RAGIONE DECISIVA: L’ONERE DELLA PROVA
Il cuore della decisione è processuale. Il provvedimento prefettizio era atto vincolato rispetto alla «determina» della Commissione Territoriale che aveva disposto la procedura accelerata di frontiera. La Prefettura, tuttavia, non ha depositato in giudizio tale atto presupposto né la documentazione sugli accertamenti di vulnerabilità e sui presupposti legali della procedura speciale, richiesti dal giudice già nel decreto dell’11 luglio 2026.
Richiamando la giurisprudenza della Cassazione – in particolare Sez. Unite n. 11399 del 2024, secondo cui la verifica della correttezza delle procedure speciali ha natura officiosa e «incombe sull’autorità accertante l’onere processuale di allegare e documentare la sussistenza dei presupposti» – il giudice Gattuso ha affermato che spetta all’Amministrazione, e non al richiedente asilo, provare la legittimità dell’atto restrittivo e del suo presupposto. In difetto, l’atto va annullato.
UN PRECEDENTE RILEVANTE
L’ordinanza rappresenta il primo banco di prova giurisdizionale per la tenuta del nuovo sistema introdotto dal Patto Migrazioni, chiarendo che il controllo giudiziario sulla procedura accelerata di frontiera – ancorché incidentale – è pieno ed effettivo e che l’inerzia probatoria dell’Amministrazione non può risolversi in danno del richiedente.
Ordinanza del Tribunale di Bologna, Sez. Protezione Internazionale, 23 luglio 2026, R.G. 10979/2026, Giudice dott. Marco Gattuso.


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