Con decreto dell’8 ottobre 2026, emesso nel procedimento R.G. n. 9365/2026, il Tribunale ordinario di Roma ha accolto il ricorso proposto dall’avv. Monica Biamonte nell’interesse di un richiedente asilo pakistano contro il provvedimento dell’Unità Dublino che disponeva il trasferimento nei Paesi Bassi. La decisione si colloca nel dibattito, particolarmente attuale, sui rapporti tra il sistema Dublino e la protezione complementare prevista dall’ordinamento italiano. Il punto centrale è che il procedimento di determinazione dello Stato competente non può essere considerato isolatamente rispetto al procedimento di esame della domanda di protezione: si tratta di una fase preliminare e incidentale dell’unitario procedimento di asilo.
I fatti valorizzati dal Tribunale Il richiedente aveva presentato domanda di protezione internazionale in Italia dopo essere risultato titolare di un visto rilasciato dai Paesi Bassi. L’autorità olandese aveva accettato la richiesta italiana di ripresa in carico e, conseguentemente, era stato adottato il provvedimento di trasferimento. Nel giudizio sono stati documentati diversi elementi di radicamento in Italia: un rapporto di lavoro ancora in corso, le relative buste paga, una sistemazione abitativa stabile, la residenza anagrafica e documentazione sanitaria. Il Tribunale ha valutato tali elementi non come automatica prova del diritto alla protezione, ma come circostanze rilevanti per verificare, in via incidentale, se il trasferimento potesse precludere l’accesso a una forma di protezione complementare prevista dal diritto italiano.
La clausola discrezionale ex art. 17 del regolamento Dublino III L’art. 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III consente a uno Stato membro di esaminare una domanda di protezione internazionale anche quando, secondo i criteri ordinari del regolamento, la competenza spetterebbe a un altro Stato. La clausola ha natura discrezionale: non significa che ogni percorso di integrazione imponga automaticamente all’Italia di assumere la competenza. Tuttavia, la decisione di non avvalersene non è sottratta a ogni controllo giurisdizionale. In particolare, quando l’autorità Dublino omette di considerare fatti potenzialmente rilevanti per il riconoscimento della protezione complementare nazionale, tale omissione può configurare un rifiuto tacito di esercitare la clausola, sindacabile dal giudice.
Il rapporto tra integrazione e protezione complementare Il passaggio più significativo del decreto riguarda la rilevanza dell’integrazione sociale e lavorativa. Il Tribunale ha ritenuto che un’attività lavorativa stabile, una sistemazione abitativa e la continuità della presenza sul territorio possano concorrere a dimostrare l’esistenza di un legame effettivo con l’Italia e, quindi, assumere rilievo nella valutazione della protezione complementare.
Il limite: il trasferimento non può essere contestato per ogni dissenso sul merito della domanda di asilo Il decreto distingue correttamente due piani che non devono essere sovrapposti. Da un lato, il giudice del trasferimento non può sostituire la propria valutazione a quella dello Stato membro richiesto quanto ai presupposti sostanziali della protezione internazionale o al rischio di refoulement indiretto, salvo che siano accertate carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza. Dall’altro lato, il giudice può verificare se l’autorità italiana abbia omesso di considerare una possibile lesione del diritto alla protezione complementare nazionale. È su questo secondo piano — e non sulla revisione generalizzata della decisione dello Stato membro richiesto — che il Tribunale ha fondato l’accoglimento del ricorso.
Il rilievo degli elementi sopravvenuti Un ulteriore profilo di interesse è il riconoscimento della rilevanza degli elementi maturati nel corso del procedimento: la prosecuzione del rapporto di lavoro, il consolidamento della situazione abitativa, la residenza, la documentazione sanitaria e, più in generale, l’evoluzione della condizione personale del richiedente.
La portata della decisione Il decreto non trasforma la clausola discrezionale in un diritto automatico del richiedente e non stabilisce che l’integrazione lavorativa impedisca sempre il trasferimento. Il suo rilievo consiste piuttosto nell’avere ricondotto la verifica della protezione complementare all’interno del controllo giurisdizionale sul provvedimento Dublino.
Il presente contributo ha finalità informative e non sostituisce la valutazione del singolo caso, che deve essere svolta sulla base degli atti, dei termini processuali e della documentazione disponibili.


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